Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge ha per oggetto il servizio pubblico generale radiotelevisivo e la disciplina della concessionaria, regolati ai sensi del titolo VIII del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dell'articolo 2 della medesima legge, con specifico riferimento alle modalità di finanziamento del servizio pubblico.